I riferimenti normativi relativi al ricorso n. 127  del  Registro
Ricorsi 2012 (riportato sia nel  sommario  che  alla  pag.  61  della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª Serie speciale, n. 44  del  7
novembre 2012), sono rettificati come segue: 
    «Miniere, cave e torbiere - Norme  della  Provincia  autonoma  di
Trento - Autorizzazioni alla coltivazione di cave - Previsione che la
proroga delle autorizzazioni  per  le  quali  non  vi  sia  stato  il
completamento dei lavori  di  coltivazione  autorizzati  puo'  essere
disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a  tre
anni - Estensione, altresi', della possibilita' di proroga a tutte le
autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in  vigore  della
legge provinciale n. 7 del 2006 - Ricorso del  Governo  -  Denunciato
contrasto con le disposizioni statali e  comunitarie  in  materia  di
valutazione di impatto ambientale (VIA) -  Elusione  della  procedura
amministrativa di  rinnovo  dell'autorizzazione  -  Inosservanza  dei
vincoli statutari alla potesta' legislativa primaria  delle  Province
autonome in materia di miniere, cave e  torbiere  -  Invasione  della
competenza legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di  tutela
dell'ambiente - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale  n.
1 e n. 67 del 2010. 
    - Legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14,
artt. 4, comma 2 (sostitutivo dell'art. 7, comma 5, lett.  a),  della
legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7), e 13, comma  2  [aggiuntivo
del comma 7-quater dall'art. 37 della legge  provinciale  24  ottobre
2006, n. 7]. 
    - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670),  art.  8,  comma  1;  Costituzione,  art.  117,  comma
secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 26, comma 6, e
da 20 a 28, ed Allegati alla Parte seconda - III, lettera s),  e  IV,
punto 8,  lettera  i);  direttiva  85/337/CEE  del  27  giugno  1985,
Allegato I, punto 22, ed Allegato II, punto 13, primo trattino».